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martedì 4 giugno 2019

"VIA LIBERA PER I FESTEGGIAMENTI DEL BIMILLENARIO OVIDIANO"

SULMONA - "Come anticipato solo 3 settimane fa, il Presidente della Repubblica ha apposto la propria firma sul DPR del 22.5.19, ovvero sul Regolamento per l'attuazione della legge n. 226 del 2017, recante istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio.Questo sinifica che a breve il testo sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entreremo finalmente nel vivo dell'organizzazione di questa solenne ricorrenza che celebreremo, ahinoi, sì in ritardo... ma che celebreremo!Troppe sono state le grida di allarme provenienti da quella parte politica miope e capace di riempirsi la bocca di tante promesse, puntualmente disartese.
Il Movimento 5 Stelle quello che dice fa e sono fiera che prorpio la mia Città, Sulmona, sia stata scelta con determinazione per dimostrare concretezza nell'azione delle nostre azioni.Rivendico con orgoglio questa vittoria, ottenuta solo grazie all'attenzione posta dai rappresentanti del Movinento 5 Stelle nella persona del sottosegretario MIBAC Gianluca Vacca e nella sottoscritta, naturalmente.Allego, per pubblica visione,  il testo ufficiale che regolamenterà la fase di raccolta ed individuazione delle progettualità inerenti al tema e che entrerà in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione in G.U.

Sulmona, ora tocca a te!
Gabriella Di Girolamo
Senato della Repubblica.



VISTO l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
VISTO legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e, in particolare, l’articolo 17, comma 1;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e, in particolare, l’articolo 34-bis;
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
VISTA la legge 29 dicembre 2017, n. 226, recante “Istituzioni dell’anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio”;
VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” e, in particolare, l’articolo 1, commi 815, 816 e 817;
PRESO ATTO dell’istituzione del “Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge n. 226 del 2017, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato e composto dal Ministro per i beni e le attività culturali e dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca o da loro delegati, dal Presidente della Regione Abruzzo, dal Sindaco del comune di Sulmona, dal Presidente del Consiglio di amministrazione della “DMC (Destination Management Company) – Terre d’amore in Abruzzo”, e da tre personalità di chiara fama della cultura e letteratura latina, esperti della vita e delle opere di Ovidio, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 3 della legge della legge n. 226 del 2017, il Comitato, che “rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2019”, “promuove, valorizza e diffonde, in Italia e all'estero, la conoscenza della vita e dell'opera di Ovidio” e “costituisce un Comitato scientifico composto da non più di dieci esperti di chiara fama della cultura e letteratura latina esperti della vita e delle opere di Ovidio, che formula gli indirizzi generali” delle attività celebrative;
CONSIDERATO che i compiti del Comitato, disciplinati dall’articolo 2 della legge n. 226 del 2017, riguardano la promozione, la valorizzazione e la diffusione, in Italia e all’estero, della conoscenza della vita e dell’opera di Ovidio, mediante l’adozione delle
iniziative indicate dal medesimo articolo 2;
RILEVATO altresì, che il Comitato, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge n. 226 del 2017, costituisce un Comitato scientifico, composto da non più di dieci personalità di chiara fama della cultura e della letteratura latina, esperti della vita e delle opere di Ovidio, che formula gli indirizzi generali per le iniziative di cui all'articolo 2, sulla cui base il Comitato promotore medesimo redige un programma delle attività, di cui monitora l'attuazione, e individua i soggetti attuatori di ogni specifica attività;
CONSIDERATO che, per la realizzazione delle iniziative, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 226 del 2017 e dell’articolo 1, comma 817, della legge n. 145 del 2018, è attribuito al Comitato un contributo straordinario di euro 350.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per complessivi euro 700.000, da impegnare entro l’anno finanziario 2019;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 marzo 2019;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2019;
SU PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali, dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’economia e delle finanze;
EMANA
il seguente regolamento:
ART. 1
(Compiti e funzioni del Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane)
1. Il Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane,di seguito denominato “Comitato promotore”:
a) promuove, valorizza e diffonde, in Italia e all’estero, la conoscenza della vita e dell’opera di Ovidio anche attraverso gli interventi e le iniziative di cui all’articolo 2 della legge 29 dicembre 2017, n. 226, negli anni 2017, 2018 o 2019, conclusi ovvero di cui è prevista la conclusione entro il 31 dicembre 2019, avvalendosi del contributo straordinario di cui all’articolo 4 della suddetta legge;
b) redige un programma delle attività, ne monitora l’attuazione e individua i soggetti attuatori di ogni specifica attività.
2. Il Comitato promotore è convocato dal suo presidente. La prima seduta ha luogo entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Nella prima seduta sono definite le modalità operative di funzionamento del Comitato stesso. Delle riunioni del Comitato promotore è redatto verbale.
3. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Comitato promotore si avvale di una segreteria tecnica.
4. Il Comitato promotore e la segreteria tecnica hanno sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono nominati i componenti della segreteria tecnica e il coordinatore, scelti nell’ambito del personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca. Il Comitato promotore si avvale, per quanto di competenza, del supporto del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per le attività di segreteria amministrativa.
5. Ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge n. 226 del 2017, l’incarico di componente del Comitato promotore è onorifico. Ai componenti del Comitato e della segreteria tecnica non sono riconosciuti compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi spese né emolumenti comunque denominati, fatta eccezione per il rimborso, a domanda, delle sole spese di viaggio per i componenti del Comitato promotore non residenti nella provincia di Roma, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
6. Ai componenti del Comitato promotore e della segreteria tecnica si applicano, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
7. Il Comitato promotore informa il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo degli interventi e delle iniziative in corso, al fine di promuovere, valorizzare e diffondere all’estero la conoscenza della vita e dell’opera di Ovidio ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge n. 226 del 2017.
8. Il Comitato promotore, sulla base degli indirizzi generali del Comitato scientifico e dell’istruttoria svolta, individua i soggetti attuatori degli interventi e delle iniziative di cui all’articolo 2 della legge n. 226 del 2017, da realizzare avvalendosi del contributo straordinario di cui all’articolo 4 della legge n. 226 del 2017.
9. Il Comitato promotore provvede alla realizzazione di un sito internet istituzionale, anche avvalendosi delle piattaforme informatiche esistenti, a garanzia e tutela di trasparenza e pubblicità delle proprie attività e dei relativi atti anche ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 5, della legge n. 226 del 2017.
ART. 2
(Costituzione e funzionamento del Comitato scientifico)
1. Entro dieci giorni dalla prima riunione, il Comitato promotore costituisce con proprio provvedimento il Comitato scientifico, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge n. 226 del 2017.
2. Entro dieci giorni dalla data di costituzione, il coordinatore del Comitato scientifico convoca la prima riunione. Delle riunioni del Comitato scientifico è redatto verbale.
3. Entro venti giorni dalla data della prima riunione, il Comitato scientifico formula gli indirizzi generali per le attività celebrative. Su richiesta del Comitato promotore, il Comitato scientifico può aggiornare e integrare i predetti indirizzi generali.
4. Il Comitato scientifico ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Comitato scientifico si avvale della segreteria tecnica di cui all’articolo 1, comma 3, del presente regolamento e, per quanto di competenza, del supporto del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per le attività di segreteria amministrativa.
5. L’incarico di componente del Comitato scientifico è onorifico. Per la partecipazione al Comitato scientifico non spettano ai componenti compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi spese né emolumenti comunque denominati, fatta eccezione per il rimborso, a domanda, delle sole spese di viaggio per i componenti del Comitato scientifico non residenti nella provincia di Roma, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
6. Ai componenti del Comitato scientifico si applicano, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
ART. 3
(Risorse finanziarie)
1. Ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 226 del 2017, per le iniziative celebrative dei duemila anni dalla morte di Ovidio, al Comitato è attribuito un contributo straordinario di euro 700.000, a valere sullo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali.
2. Le spese di funzionamento per i Comitati e per la realizzazione del sito internet istituzionale, nonché le eventuali spese relative ai buoni studio concessi ai sensi dell’articolo 3, comma 7, della legge n. 226 del 2017, gravano sui fondi del contributo straordinario di cui al comma 1.
3. Le spese di funzionamento di cui al comma 2 non possono comunque superare la misura del 2 per cento del contributo straordinario di cui al comma 1.
ART. 4
(Individuazione degli interventi)
1. Sulla base degli indirizzi generali del Comitato scientifico e della propria istruttoria, il Comitato promotore redige il programma delle attività e individua gli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, della legge n. 226 del 2017, rientranti nei progetti di promozione, ricerca, tutela e diffusione della conoscenza della vita, dell’opera e dei luoghi legati alla figura di Ovidio, riconosciuti meritevoli di finanziamento.
2. Con riferimento agli interventi di recupero edilizio e riorganizzazione dei luoghi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge n. 226 del 2017:
a) rilevano le iniziative concernenti i luoghi situati nella città di Sulmona e negli altri comuni di Bugnara, Campo di Giove, Cansano, Corfinio, Introdacqua, Pacentro, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Roccacasale, in quanto appartenenti alla Valle Peligna;
b) per “minimi aumenti di volumetria” si intendono gli scostamenti dai parametri autorizzati di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta inferiori o uguali alla soglia minima di rilevanza di misura in materia edilizia, pari al 2 per cento delle misure progettuali per singola unità immobiliare, ai sensi dell’articolo 34, comma 2-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
3. Entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti interessati a sottoporre a valutazione attività e iniziative ritenute meritevoli di finanziamento in base alla legge n. 226 del 2017 possono inoltrare segnalazione al Comitato promotore esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo celebrazioniovidiane@pec.governo.it, indicando il soggetto beneficiario del contributo e ogni altra informazione utile a individuare l’intervento segnalato.
4. Il Comitato promotore trasmette al Comitato scientifico le segnalazioni pervenute ai fini della formulazione degli indirizzi generali da parte del medesimo Comitato scientifico.
5. Per consentire l’espletamento della fase istruttoria di competenza del Comitato promotore, su richiesta del medesimo Comitato e a pena di inammissibilità, i soggetti beneficiari provvedono a inoltrare i documenti di seguito indicati:
a) relazione generale attestante la tipologia e le caratteristiche dell’intervento individuato ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 226 del 2017, il costo complessivo e il piano finanziario con indicazione delle specifiche coperture ed evidenza di eventuali cofinanziamenti, i beneficiari diretti e indiretti, i tempi di esecuzione, le aree interessate dallo svolgimento dell’intervento;
b) il cronoprogramma relativo ai tempi di realizzazione dell’intervento;
c) l’attestazione riguardante lo stato di avanzamento aggiornato dell’intervento;
d) la documentazione attestante, ove necessario, il possesso delle autorizzazioni necessarie e la conformità alla normativa urbanistica, di tutela del patrimonio culturale
e del paesaggio e ambientale o l’eventuale avanzamento dei procedimenti in corso per il relativo rilascio.
6. Il Comitato promotore, ai fini della individuazione degli interventi meritevoli di finanziamento, applica i seguenti criteri:
a) rilievo per la promozione, la ricerca, la tutela e la diffusione della conoscenza della vita, dell’opera e dei luoghi legati alla figura di Ovidio;
b) specifica individuazione del progetto;
c) tempestività ed esecutività degli interventi;
d) fattibilità economica e finanziaria;
e) qualità e innovatività sotto il profilo organizzativo, gestionale, ecologico ambientale e architettonico.
7. Il finanziamento può essere finalizzato alla copertura dei costi di realizzazione dell’intervento, nonché dei costi di progettazione e dei costi delle procedure di gara e affidamento. L’ammontare del finanziamento per ciascun intervento meritevole è determinato dal Comitato promotore sulla base degli indirizzi generali del Comitato scientifico, dell’istruttoria svolta all’esito della valutazione effettuata in applicazione dei criteri di cui al comma 6. In ogni caso, una quota non inferiore al 20 per cento del contributo straordinario è destinata alle iniziative di recupero edilizio e riorganizzazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge n. 226 del 2017. Il Comitato promotore, al termine della propria attività, approva la graduatoria finale degli interventi meritevoli, con l’indicazione per ogni intervento dell’entità del finanziamento.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati, secondo la graduatoria di cui al comma 7, i progetti che possono beneficiare del finanziamento, nonché le modalità di svolgimento delle attività in capo al Ministero per i beni e le attività culturali relative al monitoraggio, alla verifica dell’esecuzione e alla rendicontazione delle spese, ai fini dell’erogazione del finanziamento a valere sulle risorse stanziate nello stato di previsione del medesimo Ministero.
9. Gli interventi sono finanziati, nell’ordine della graduatoria, fino al limite di capienza delle risorse finanziarie disponibili.
ART. 5
(Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare


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