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lunedì 29 aprile 2013

RESTITUITO "DIRITTO" DI PADRE AD AGENTE PENITENZIARIO

SULMONA - Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma del segretario provinciale Uil Penitenziari Mauro Nardella.Un agente di Polizia Penitenziaria M.C., attraverso un ricorso  al TAR della Lombardia per il tramite della Uil Penitenziari Provinciale dell’Aquila e grazie al contributo degli avvocati Francesco Cantelmi e Fabio Liberatore, è riuscito a recuperare il diritto di stare vicino a sua figlia e che in maniera del tutto ingiusto gli era stato negato dalla sua Amministrazione di appartenenza.M.C. Agente di Polizia Penitenziaria di stanza presso il carcere di Bollate a Milano
e padre di una bambina, pur avendo avuto il diniego dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria nel maggio 2012 circa la richiesta di benefici ex art 42 bis del D.Lgs 151/2001, per accudire il figlio insieme alla moglie attraverso il distacco lavorativo dalla sua sede di Milano in quella di Sulmona, si è riappropriato di un suo diritto e per questo motivo, per tre anni, su espressa sentenza emanata dal TAR della Lombardia, potrà lavorare e vivere vicino alla sua famiglia e svolgere così come si deve le funzioni di padre.Nulla ha potuto fare l’avvocatura dello Stato contro la denuncia avanzata dall’agente di illegittimità per contrasto con gli artt.3,29,30 e 97 della Costituzione, con la Convenzione sui diritti dell’infanzia siglata a New York il 20.11.1989, con l’art.42 bis del d.lgs.151/2001 e con l’accordo siglato dall’Amministrazione Penitenziaria con le OO.SS. di categoria nel 2005, nonchè per eccesso di potere sotto varie figure sintomatiche. Il ricorso avanzato dall’agente, infatti, secondo il Tribunale Amministrativo risulta fondato e quindi meritevole di accoglimento.L’Amministrazione Penitenziaria aveva ingiustamente ritenuto quindi che il beneficio previsto non potesse essere applicato all’agente in quanto, a detta dei dirigenti che gli avevano negato il sacrosanto diritto , un orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato avrebbe ritenuto che il beneficio stesso non fosse applicabile alle Forze di Polizia.Il TAR della Lombardia, viceversa, non solo ha stabilito che non vi può essere difformità di vedute nell’ambito della Pubblica Amministrazione ma ha risaltato il fatto che il legislatore non ha certo inteso isolare la categoria delle FF.AA. dal resto dell’ordinamento rendendo la disciplina dei rispettivi rapporti di lavoro impermeabile a qualunque tipo di diritto o prerogativa riconosciuta agli altri dipendenti pubblici.
Giustizia è fatta quindi e la Uil Penitenziari provincia dell’Aquila non può che essere soddisfatta di ciò. Resta il rammarico tuttavia, e ancora una volta, di aver potuto vedere  riconosciuto un diritto ricorrendo ad un collegio giudicante e non poggiando il tutto sul buon senso dei dirigenti competenti in materia e che nell'elargizione di diritti a  una categoria martoriata qual’è quella della polizia penitenziaria e non solo non dovrebbe mai mancare.

Il Segretario Provinciale
Mauro Nardella