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martedì 8 maggio 2018

SERVIZI MUSEALI, DIFFIDA AL COMUNE DI SULMONA DELLA FP CGIL

Cambio di appalto servizi di custodia museale ed altri servizi culturali – committente Comune di Sulmona – richiesta revoca dell'aggiudicazione dell'appalto dei servizi di custodia museale e altri servizi culturali in favore della Coop sociale di tipo B Servizi Turistici di Sulmona.
SULMONA - "La scrivente Organizzazione Sindacale viene con la presente ad esporre quanto appresso.Con note del 19/03/2018 e del 16/04/2018 la scrivente FP CGIL aveva formalizzato richieste di incontro, indirizzate alla Cooperativa Zoe in qualità di azienda cessante, alla cooperativa Servizi Turistici Sulmona in qualità di azienda subentrante ed al Comune di Sulmona in qualità di committente, finalizzate all'attivazione delle procedure inerenti il  cambio di appalto di cui in oggetto.
Nello specifico si chiedeva  la corretta applicazione della clausola sociale di salvaguardia occupazionale, giusta art. 37 CCNL Cooperative Sociali, il mantenimento dei livelli salariali previsti dal vigente CCNL di riferimento, la garanzia del rispetto delle disposizioni contrattuali e di legge in materia di orario di lavoro,  la corretta applicazione della procedura di cambio di gestione e di appalto e la tutela dei lavoratori utilizzati nell’appalto stesso.Le predette richieste erano rimaste inevase da parte dei destinatari.Con successiva nota del 19/04/2018 la scrivente si vedeva costretta ad indicare una data di convocazione al fine di discutere delle suddette problematiche in quanto con Determina del Dirigente di Settore N. 105 del 13/04/2018 (REGISTRO GENERALE N. 453 del 17/04/2018) veniva deliberata l'aggiudicazione definitiva della gara di appalto per la durata di 12 mesi presumibilmente decorrenti dal 1° giugno p.v., mentre con successiva Determina n. 106 del 16/04/2018 (registro generale n. 452 del 17/4/2018) il Comune di Sulmona provvedeva ad affidare il predetto servizio, per il periodo 18 aprile 2018/31 maggio 2018, alla Cooperativa Sociale di tipo “B” Servizi Turistici Sulmona.
Inoltre, in data 18/04/2018, la Cooperativa Sociale ZOE, a seguito della aggiudicazione definitiva dei servizi di cui si discorre, comunicava alla Cooperativa subentrante, alla scrivente O.S. ed al Comune di Sulmona, l'elenco del personale in servizio sul predetto appalto.
Durante l'incontro che si è tenuto in data 24/04/2018, a cui ha partecipato esclusivamente la Cooperativa Sociale Servizi Turistici di Sulmona, è stata rappresentata, da parte della stessa Cooperativa, la volontà di assunzione di parte del personale attualmente in servizio, nello specifico due lavoratori su quattro, con contratto di lavoro a tempo determinato per la sola durata dell'affidamento/gara d'appalto (31/05/2018 data di scadenza dell'affidamento e dall'1/06/2018 per la durata dell'esternalizzazione del servizio pari ad un anno) in violazione della clausola sociale.
A seguito di ciò, la scrivente FP CGIL si vedeva costretta a richiedere una urgente convocazione da parte dell'Ispettorato del Lavoro della Provincia dell'Aquila. Tale riunione si è tenuta in data 4/05/2018.
Nel corso della riunione la scrivente ha evidenziato, sin dall'inizio dell'affidamento, il mancato rispetto dell'art. 37 del CCNL Cooperative Sociali in quanto la Cooperativa Sociale Servizi Turistici Sulmona non ha assunto alcun lavoratore proveniente dal precedente appalto.
La stessa ITL invitava, in sede di riunione, l'azienda a considerare l'obbligatorietà della clausola sociale finalizzata a salvaguardare i livelli occupazionali già impiegati nell'appalto atteso che lo stesso Comune di Sulmona precisava che le condizioni dell'Appalto non sono mutate rispetto al precedente se non per aspetti marginali.
La Cooperativa subentrante, riteneva di non poter garantire il lavoro ai 4 lavoratori, bensì solo a 2 di essi che, tuttavia, assumerebbe a tempo parziale ed indeterminato, alle stesse condizioni precedenti, in quanto il progetto presentato fa perno sull'organizzazione della stessa compagine della cooperativa e, per tali motivi, l'incontro si concludeva con un mancato accordo.
Tutto ciò premesso, la scrivente Organizzazione Sindacale, rileva la violazione dell'Art. 37 del CCNL Cooperative Sociali (applicato da entrambe le Cooperative Sociali) che testualmente recita:
CAMBI DI GESTIONE
Rilevato che il settore è notevolmente caratterizzato dalla effettuazione del servizio tramite contratti di appalto o convenzioni o accreditamento soggetti a frequenti cambi di gestione, allo scopo di perseguire la continuità e le condizioni di lavoro acquisite dal personale, viene concordato quanto ai seguenti punti:
A) L'azienda uscente, con la massima tempestività possibile, e comunque prima dell'evento, darà formale notizia della cessazione della gestione alle OO.SS. territoriali e alle RSU.
L'azienda subentrante (anch'essa con la massima tempestività possibile e comunque prima del verificarsi dell'evento), darà a sua volta formale notizia alle OO.SS. territoriali circa l'inizio della nuova gestione.
Quanto sopra al fine di garantire tutte le informazioni utili alla corretta applicazione delle norme contrattuali nazionali e provinciali e delle disposizioni di legge in materia.
B) L'azienda subentrante, nel caso in cui siano rimaste invariate le prestazioni richieste e risultanti nel capitolato d'appalto o convenzione, assumerà, nei modi e condizioni previsti dalle leggi vigenti, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'impresa cessante, il personale addetto all'appalto o convenzione stessi, salvo quanto previsto al successivo punto d), garantendo il mantenimento della retribuzione da contratto nazionale in essere (retribuzione contrattuale), ivi compresi gli scatti di anzianità maturati.
C) Qualora, per comprovati motivi, alla data della cessazione dell'appalto o convenzione, quanto previsto dal punto b), del presente articolo non abbia trovato applicazione, l'azienda cessante potrà porre in aspettativa senza retribuzione e senza maturazione degli istituti contrattuali le lavoratrici e i lavoratori che operano sull'appalto o convenzione interessati per un periodo massimo di 7 giorni lavorativi, al fine di consentire l'espletamento delle procedure relative alla assunzione con passaggio diretto.
D) In caso di modifiche o mutamenti significativi nell'organizzazione e nelle modalità del servizio da parte del committente e/o tecnologie produttive con eventuali ripercussioni sul dato occupazionale e sul mantenimento delle condizioni di lavoro, l'azienda fornirà le opportune informazioni alle OO.SS. territoriali.
Le parti si attiveranno per individuare le possibilità di adibire il personale dell'azienda eccedente in altri servizi, anche con orari diversi e in mansioni equivalenti.

La clausola di cui all'art. 37 del CCNL applicabile alle Cooperative Sociali relativa alla conservazione del posto di lavoro in casi di cambi di gestione non può essere ritenuta solo di indirizzo di carattere politico o una clausola programmatica, ma costituisce un vero e proprio obbligo volto a perseguire la continuità e le condizioni di lavoro acquisite dal personale.
Orbene, premesso che nella fattispecie in esame l'anzidetto CCNL è pacificamente applicabile, in particolare riguardo alle Società Cooperative in questione, il testo del riportato art. 37, tenuto conto delle precise e categoriche prescrizioni ivi contenute, unitamente alla disciplina procedimentale ivi dettata, non lascia margine di dubbio sulla sua sicura immediata portata precettiva.
Pertanto, la Cooperativa subentrante non ha, in primo luogo, attivato le procedure di informativa preventiva prevista al punto a) del citato art. 37, ne tantomeno ha rispettato il dettato di cui alla lettera b). Inoltre non può essere nemmeno applicata la lettera d) del richiamato art. 37 in quanto, così come dichiarato dal Comune di Sulmona, il capitolato non ha subito modifiche o mutamenti significativi, bensì è rimasto invariato.
Non v'è chi non veda come risulta totalmente illegittima e comunque in violazione dell'art. 37 del CCNL la scelta unilaterale da parte della Cooperativa subentrante di assumere solamente 2 lavoratori sui 4 attualmente impegnati nell'appalto, compromettendo i livelli occupazionali e la garanzia della continuità e delle condizioni di lavoro acquisite dal personale.
Pertanto, riconoscendo portata cogente della clausola sociale che esplica una specifica funzione, ossia quella di tutelare, in ossequio alla normativa prevista dalla contrattazione collettiva di riferimento, l'intero personale addetto all'unità produttiva interessata e la conseguente impossibilità ad essere derogata e perdurando le condizioni sopra riferite, anche in violazione del Capitolato di appalto, ed in carenza dell'immediato passaggio diretto di tutti i lavoratori attualmente adibiti al servizio in oggetto alle medesime condizioni economiche e normative dalla Cooperativa Sociale Zoe alla Cooperativa Sociale Servizi Turistici Sulmona, si diffida codesto Comune a provvedere alla revoca dell'affidamento nei confronti della cooperativa aggiudicataria del servizio.
Infine, non vanno sottovalutate eventuali ricadute in termini di erogazione di servizio atteso che fino al precedente appalto venivano utilizzati n. 4 lavoratori e che in futuro la Cooperativa subentrante ne vorrebbe utilizzare solo 2 e che gli stessi non sarebbero in grado di rispondere alle richieste fornite da codesta amministrazione nel capitolato, né si può pensare che la medesima attività possa essere garantita dagli attuali lavoratori della Cooperativa Sociale Servizi Turistici Sulmona che, come noto, prestano servizio presso altro appalto di codesto Comune, ossia “Servizi Turistici”, e che tale condizione potrebbe pregiudicare anche la qualità, in termini di erogazione, su quest'ultimo appalto.



Al Comune di Sulmona
c.a.                Sindaco, dott.sa Annamaria Casini
gabinettodelsindaco@comune.sulmona.aq.it

Dirigente del I settore Comune di Sulmona
Katia Panella
k.panella@comune.sulmona.aq.it

Centrale Unica di Committenza del Comune di Sulmona

p.c.            Alla Direzione Territoriale del Lavoro di L'Aquila
ITL.Aquila@pec.ispettorato.gov.it
ITL.Aquila@ispettorato.gov.it




                               
                            La Segreteria FP CGIL
                           Provincia di L'Aquila
                    Francesco Marrelli   Anthony Pasqualone